Codice Appalti

“Il Nuovo Codice degli Appalti è arrivato il 5 gennaio 2023 in Parlamento; alla Camera dei Deputati è stato assegnato per il parere alla Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici e poi per prassi anche alla Commissione Bilancio e Tesoro e alla Commissione Politiche dell’Unione Europea mentre al Senato è stato assegnato alla Commissione Ambiente, Transizione Ecologica, Energia, Lavori Pubblici, Comunicazioni, Innovazione Tecnologica.

Il nuovo Codice troverà operatività per tutti i nuovi procedimenti a decorrere dal 1° aprile 2023, mentre dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (d.lgs. n. 50/2016) coma anche l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso. Riportiamo di seguito una prima lettura dei principali articoli che riguardano il nostro settore a beneficio delle nostre aziende associate, in base alla nota che il prof. Avv. Pasquale Pantalone  ha redatto in collaborazione con la nostra Segreteria Generale che alleghiamo per completezza delle informazioni.

Innanzitutto nel nuovo Codice all’articolo 9 sono indicati una serie di principi generali, tra cui il “principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale”.

In particolare vi è la previsione espressa di un “diritto” alla rinegoziazione contrattuale e questa è significativa perché impone alla stazione appaltante un correlativo “obbligo”, sicché quest’ultima non può sottrarsi alla eventuale rinegoziazione laddove sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili in corso di esecuzione. All’art. 60 si “mette a regime” la disposizione della legislazione emergenziale di cui all’art. 29, DL 4/2022, conv. nella l. 25/2022, rendendo obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara iniziali, anche per gli appalti di servizi.

La norma precisa anche che l’attivazione delle clausole di revisione prezzi è legata alla sopravvenienza di circostanze oggettive e imprevedibili che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa; non è previsto un meccanismo automatico di revisione periodica dei prezzi (come stabilito dal “vecchio” art. 115, DLGS 163/2006). L’indice di riferimento è quello approvato dall’ISTAT, anche se sarebbe stato auspicabile prevedere un meccanismo più flessibile come quello che assicurerebbe un prezziario dinamico o comunque maggiormente in linea con l’andamento del mercato.

Tuttavia, rispetto alla disciplina attualmente vigente, nella nuova norma ci sono due novità non di poco rilievo: da un lato, è stata ridotta (dal 10% al 5%) la soglia superata la quale è possibile richiedere la revisione del prezzo originariamente pattuito; dall’altro lato, è stata aumentata dal 50% all’80% la misura della variazione riconoscibile all’appaltatore.

Le nuove soglie valgono non solo per i lavori (come previsto dall’art. 106, d.lgs. 50/2016), ma anche per servizi e forniture. L’art. 108 prevede che vengono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera.

Per quanto riguarda nello specifico il nostro settore nel nuovo codice agli articoli 130 e 131 si parla espressamente dei servizi di ristorazione nelle mense. In particolare nell’articolo 130 non paiono essere presenti significative innovazioni rispetto alla disciplina attualmente vigente ma resta fermo per i servizi di ristorazione collettiva sia il rispetto degli specifici CAM (art. 57 comma 2 e art. 130), sia l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 108). Nell’articolo 131 che riguarda i servizi sostitutivi di mensa al comma 6 si prevede che l’allegato II17 in cui si individuano gli esercizi presso cui può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionabili.

Nel caso di buoni pasto in forma elettronica è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

© ANIR Associazione Nazionale Imprese della Ristorazione - CF 96455610582.
Privacy Policy | Cookie Policy

CONTATTI

Viale Pasteur, 6 - 00144 Roma Telefono +39 06 45473001