Memoria di ANIR Confindustria per la Commissione Speciale del Consiglio di Stato sull’attuazione della Legge delega al Governo in materia di contratti pubblici

Diamo evidenza di un importante contributo che ANIR Confindustria ha inoltrato, rispondendo al procedimento consultivo, al Consiglio di stato investito della redazione dei decreti attuativi della nuova disciplina dei contratti pubblici.

L’art. 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici» prevede la facoltà del Governo, di affidare al Consiglio di Stato, la redazione dei progetti dei decreti legislativi attuativi della delega.

Il Governo ha inteso avvalersi di tale facoltà e, in data 28 giugno 2022, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha affidato al Consiglio di Stato il compito di formulare il progetto di decreto legislativo. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 236 del 4 luglio 2022 è stata, così, istituita la Commissione incaricata di redigere il «progetto del decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici», composta da magistrati amministrativi, da avvocati ed esperti.

Conseguentemente il Consiglio di Stato, fin dal parere n. 616 del 2016, ha ammesso e valorizzato la partecipazione al procedimento consultivo, tramite audizioni o note scritte, di rappresentanze qualificate delle Istituzioni amministrative, economiche e sociali, che ha riguardato i Soggetti rappresentativi capaci di fornire un utile contributo informativo in materia.

 

Tra le principali questioni su cui ANIR Confindustria ha focalizzato il proprio intervento riportiamo:

  • La richiesta di strutturare un codice che ponga al centro una netta distinzione a livello disciplinare tra l’esecuzione di un lavoro e l’affidamento e l’esecuzione di un servizio. Il sistema applicato nelle precedenti versioni del codice, dove si costruisce la norma per i lavori e la si estende poi ai servizi e alle forniture, non è più sostenibile perché le esigenze dell’intero comparto dei servizi ha esigenze e necessità totalmente diverse.
  • in riferimento agli investimenti in tecnologie verdi e digitali segnaliamo giudizio positivo sul concetto normativo introdotto della valorizzazione economica dei Criteri Minimi Ambientali all’interno di una gara al fine di scongiurare che il costo della sostenibilità ambientale sia solo a carico delle imprese e non anche del soggetto pubblico.
  • Con riferimento alla tematica legata alla variazione dei costi e alla conseguente rinegoziazione dei contratti riteniamo apprezzabile la previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta. Esprimiamo però forte preoccupazione per l’attuale formulazione della norma che di fatto rimette al solo RUP ogni valutazione circa la presenza di siffatte condizioni con il conseguente rischio di rendere la clausola revisionale difficilmente azionabile, avremmo preferito evitare questa eccessiva discrezionalità del RUP, prevedendo nella legge delega quanto già affermato nella precedente versione del codice appalti ovvero che “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi su una  base dei dati certa, pur mantenendo il meccanismo di compensazione dei maggior oneri previsto.
  • Per quanto riguarda i criteri di assegnazione delle gare ravvisiamo che l’ampiezza della delega non permette di circoscrivere attentamente il perimetro applicativo ma riteniamo che la tipizzazione e l’automatismo verso l’aggiudicazione al prezzo più basso sia un principio altamente dannoso nel sistema degli appalti di servizio.
  • In riferimento all’inserimento della norma che prevede la ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d’opera, riteniamo necessaria una precisazione legislativa in sede attuativa che affermi inequivocabilmente che la revisione della disciplina delle varianti in corso d’opera, riguardante la possibilità di modifica dei contratti durante la fase di esecuzione, sia applicabile anche ai servizi.

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